Si definiscono crediti in sofferenza quei crediti bancari la cui riscossione non è certa (per le banche e gli intermediari finanziari che hanno erogato il finanziamento) poiché i soggetti debitori si trovano in stato d’insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili. Le banche e gli intermediari finanziari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali co-obbligati (ad esempio i garanti) la prima volta che lo segnalano a “sofferenza”. Si prescinde, pertanto, dall’esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. Sono escluse le posizioni la cui situazione di anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio-paese. La classificazione di un credito tra quelli in “sofferenza” implica una valutazione da parte dell’intermediario della situazione finanziaria del cliente che equipari il soggetto a uno stato di insolvenza. La “sofferenza” non va confusa con un semplice ritardo del cliente nei pagamenti all’intermediario, in quanto il ritardo nei pagamenti non è una condizione sufficiente per la segnalazione a “sofferenza” alla Centrale Rischi o nel bilancio dell’intermediario finanziario.