Cessione crediti IRES
Le differenze nella normativa fiscale al riguardo ci portano a trattare separatamente l’argomento della cessione dei crediti IRES in funzione del tipo di Procedura alla quale è assoggettata la società cedente, Fallimento / Liquidazione Coatta Amministrativa ovvero Concordato preventivo.
Tali crediti solitamente traggono origine dalle ritenute operate dagli Istituti di credito sugli interessi attivi che maturano sui depositi bancari delle Procedure e possono essere chiesti a rimborso con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta considerato.
Cessione crediti IRES da società di Fallimento o in Liquidazione Coatta Amministrativa
I Fallimenti e le Liquidazioni Coatte Amministrative hanno un unico periodo di imposta che va dall’apertura della Procedura alla sua chiusura (c.d. maxi periodo concorsuale). Tali crediti pertanto vengono ad esistenza e possono essere chiesti a rimborso solo successivamente alla chiusura della Procedura, con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’intero periodo concorsuale.
Per tale motivo la cessione di detti crediti prima della chiusura della Procedura si pone quale unica concreta possibilità di realizzo degli stessi, alternativa al loro abbandono.
Il pagamento del corrispettivo viene effettuato contestualmente alla stipula notarile dell’atto di cessione, con tutte le spese dirette e indirette di acquisto ed incasso dei crediti ceduti a nostro esclusivo carico.
Si segnala che l’operazione risulta fattibile quando la Procedura cedente è una società di capitali in quanto, relativamente alle società di persone o alle ditte individuali, i crediti in argomento vengono imputati per trasparenza rispettivamente in capo ai soci ovvero al titolare, che ne disporranno nelle proprie dichiarazioni dei redditi. Tali crediti escono quindi dalla disponibilità e dal controllo della Procedura e, conseguentemente, dell’eventuale cessionario degli stessi.
Cessione crediti IRES da società in Concordato preventivo
A differenza dei Fallimenti e delle Liquidazioni Coatte Amministrative, che hanno un unico periodo di imposta che va dall’apertura alla chiusura delle procedure, le società in Concordato preventivo continuano a mantenere il medesimo periodo di imposta del periodo pre-concorsuale. Presentano pertanto la dichiarazione dei redditi annualmente, relativamente a ciascun esercizio.
VIVA si propone per l’acquisto anche di tali crediti IRES, che possono pertanto essere chiesti a rimborso con le dichiarazioni dei redditi annuale, ovvero con quella finale.
Oltre alla normale procedura operativa analoga a quella utilizzata per la cessione delle altre tipologie di crediti fiscali, che prevede il pagamento del corrispettivo contestualmente alla stipula notarile dell’atto di cessione, per i crediti in argomento può risultare applicabile una specifica modalità operativa alternativa, che permette di riconoscere al Concordato cedente corrispettivi sensibilmente più elevati.
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