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Fair Value

Criterio di valorizzazione contabile tradotto solitamente valore equo in it., alternativo al criterio del costo storico. Da tempo raccomandato negli Stati Uniti dalla SEC e inserito nei GAAP del FASB, solo di recente è stato accolto e imposto dalla Comunità Europea.

La direttiva europea prevede le seguenti novità nei bilanci: valutazione al fair value per tutti gli strumenti finanziari e informazioni da fornire in nota integrativa e nella relazione sulla gestione in tema di differenze conseguenti alle valutazioni a fair value e costo storico. Il criterio del fair value è stato reso obbligatorio nel nostro Paese dal d.lg. 30.12.2003, n. 394 con l’inserimento di un nuovo art. 2427-bis nel c.c. e del punto 6-bis) nell’articolo 2428, 2° comma relativo ai soli strumenti finanziari derivati e alle immobilizzazioni finanziarie ed è applicato nella sola nota integrativa con decorrenza dal 1°.1.2005. L’art. 2427 bis considera strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all’una o all’altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, escluso il caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni: a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla società che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci; b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.
Degli strumenti finanziari derivati, distintamente per ciascuna categoria, si devono riportare nella nota integrativa il fair value e le informazioni sulla loro entità e sulla loro natura. Non è obbligatorio inserire queste informazioni nei bilanci in forma abbreviata. È, inoltre, fatto obbligo di indicare nella nota integrativa, distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi a operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine (art. 2427, n. 6-ter). L’art. 2328, n. 6 bis, prevede inoltre che, in relazione all’uso da parte della società di strumenti finanziari e se questi sono rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio, nella relazione sulla gestione devono, tra l’altro, in ogni caso risultare: a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste; b) l’esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.