L’espressione inglese due diligence (in italiano dovuta diligenza ma in realtà l’espressione deriva direttamente dal latino “debita diligentia”) indica l’attività di investigazione e di approfondimento di dati e di informazioni relative all’oggetto di una trattativa. Il fine di questa attività è quello di valutare la convenienza di un affare e di identificarne i rischi e i problemi connessi, sia per negoziare termini e condizioni del contratto, sia per predisporre adeguati strumenti di garanzia, di indennizzo o di risarcimento.
Le operazioni di due diligence ricorrono tipicamente in occasione di acquisizioni/cessioni societarie o aziendali; in caso di emissione di strumenti finanziari (collocamento di azioni o di obbligazioni); in vista dell’acquisto di quote di fondi comuni di investimento chiusi da parte di società di gestione del risparmio. In tutti questi casi, le attività di due diligence consistono nella raccolta delle informazioni concernenti l’oggetto della trattativa e nella loro verifica, al fine di esprimere un giudizio sul loro valore di mercato e sul loro possibile rendimento. L’operazione è svolta da un soggetto terzo rispetto all’offerente e ai soggetti interessati all’acquisto.
Tale attività può esser svolta in modo efficace anche nella semplice acquisizione di macchinari e/o impianti industriali (a iniziativa di privati o con leasing e/o da fallimenti) dove il terzo “consulente tecnico specialista in materia di Direttiva macchine (attuale è la 2006/42 CE)” permette di capire la convenienza dell’acquisto rispetto ad un equivalente prodotto nuovo, oltre a ridurre le responsabilità di entrambe le parti: sia il venditore che l’acquirente hanno obblighi ai sensi del Dlgs 81/2008 con risvolti civili, amministrativi e penali.